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Sez. 5, Sentenza n. 16269 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247258 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità dei soggetti ritualmente acquisite in sede predibattimentale - Assenza di prova in ordine alla volontà di sottrarsi al dibattimento - Sussunzione nel novero dei casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", ex art. 111, comma quinto, Cost. - Violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247258-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

La sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che, ex art. 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti; con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. - come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo - in quanto, come si evince dalle sentenze della C. cost. n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, nella specie, dall'applicabilità dell'art. 111, comma quinto, Cost..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D, Costituzione art. 11 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)