Sez. 3, Sentenza n. 12634 del 02/03/2010 Ud. (dep. 01/04/2010) Rv. 246814 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni irripetibili per irreperibilità del dichiarante - Divieto di utilizzazione - Prova della volontarietà della sottrazione - Mancanza - Operatività del divieto - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
Il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore non opera nel caso in cui sia incerta o equivoca la volontarietà della sottrazione da parte del dichiarante in quanto, nell'impossibilità di accertare i fattori impeditivi del confronto dibattimentale, non può ritenersi sussistere il requisito della "libera scelta", cui è subordinato dal codice di rito vigente il divieto di utilizzazione. (Nella specie delle dichiarazioni predibattimentali della teste, cittadina extracomunitaria stabilmente residente in Italia all'epoca dei fatti - relative ad un procedimento per reati in materia di stupefacenti - era stata data lettura a causa della sua irreperibilità, motivata dal timore per l'omicidio del convivente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)