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Sez. 3, Sentenza n. 12634 del 02/03/2010 Ud. (dep. 01/04/2010) Rv. 246814 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni irripetibili per irreperibilità del dichiarante - Divieto di utilizzazione - Prova della volontarietà della sottrazione - Mancanza - Operatività del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246814-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

Il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore non opera nel caso in cui sia incerta o equivoca la volontarietà della sottrazione da parte del dichiarante in quanto, nell'impossibilità di accertare i fattori impeditivi del confronto dibattimentale, non può ritenersi sussistere il requisito della "libera scelta", cui è subordinato dal codice di rito vigente il divieto di utilizzazione. (Nella specie delle dichiarazioni predibattimentali della teste, cittadina extracomunitaria stabilmente residente in Italia all'epoca dei fatti - relative ad un procedimento per reati in materia di stupefacenti - era stata data lettura a causa della sua irreperibilità, motivata dal timore per l'omicidio del convivente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)