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Sez. 2, Sentenza n. 456 del 26/01/1999 Cc. (dep. 23/03/1999) Rv. 213517 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'espiazione della pena in corso di esecuzione per la concessione di misure alternative alla detenzione ai sensi della legge n.165/98 - Esclusione - Attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a provvedere.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213517-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Qualora l'espiazione della pena sia già in corso, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il detenuto non può più beneficiare della disciplina prevista dall'articolo 656, quinto comma, cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998 n.165, in quanto tale norma fa riferimento all'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata. Ne consegue che, avuto inizio l'esecuzione della pena, il detenuto avrà la possibilità di utilizzare la norma di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 165/98, la quale attribuisce al magistrato di sorveglianza competente la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, ordinando la liberazione del condannato e provvedendo sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)