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Sez. 5, Sentenza n. 7624 del 13/11/2025 Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289516-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione del provvedimento di prevenzione - Termine di dieci giorni - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289516-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, in relazione all'art. 10, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella formulazione precedente alla modifica ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede il termine di dieci giorni per proporre impugnazione avverso il decreto di prevenzione di primo e secondo grado, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole, in quanto giustificata dalla diversità del procedimento di prevenzione, rispetto al giudizio di merito, e dalle ragioni di urgenza che lo connotano. (In motivazione, la Corte ha anche osservato che la previsione di termini diversi per l'attività del giudice, rispetto a quella delle parti, trova fondamento nella diversità delle posizioni dei soggetti processuali e della tipologia di atti da formare).

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 7 com. 1 lett. A, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)