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Sez. 3, Sentenza n. 8717 del 09/08/1995 (Rv. 493614 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio del diritto da parte del confinante - Riserva da parte del proprietario in sede di vendita di una striscia di terreno lungo il confine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493614-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, né la formale stipula di un contratto di affitto del fondo (cui non corrisponda l'effettivo insediamento dell'affittuario sul fondo stesso, bensì una temporanea presenza predisposta ed attuata per escludere l'altrui diritto di prelazione), né la riserva, da parte del proprietario, in sede di vendita, di una striscia di terreno lungo il confine, diretta a costituire un'artificiosa condizione di distacco tra i fondi, possono valere ad escludere il diritto del confinante all'esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)