Sez. 3, Sentenza n. 9712 del 18/06/2003 (Rv. 564386 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proprietario di terreno confinante - Diritto di prelazione - Condizione ostativa - Esistenza di un contratto di affitto, di mezzadria di colonia parziaria di compartecipazione - Sufficienza - Esclusione - Esistenza in virtù del contratto di un insediamento stabile ed effettivo - Necessità - Prova dell'inesistenza dell'insediamento stabile - Onere a carico di chi esercita il diritto di riscatto - Prova per testi - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In caso di vendita di un fondo agricolo il diritto di prelazione e di riscatto spettante al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita non è escluso per effetto della semplice esistenza di un contratto di mezzadria, di colonia, di affitto o di compartecipazione avente ad oggetto quel fondo, essendo necessaria l'esistenza di un insediamento stabile ed effettivo sul fondo, in quanto è quest'ultima che giustifica la prevalente tutela della conservazione dell'azienda agricola dell'affittuario rispetto all'interesse del proprietario del fondo confinante al conglobamento dei terreni. L'onere di dimostrare l'inesistenza di un insediamento stabile ed effettivo incombe su colui il quale agisce per far valere il diritto di prelazione e riscatto e siffatta circostanza, in quanto diretta a dimostrare che il contratto non ha ricevuto esecuzione, può essere provata anche per testi, non incontrando il limite dell'art. 2722, cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)