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Sez. L, Sentenza n. 10804 del 09/11/1990 (Rv. 469702 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUCCESSIVE AD UNO SCIOPERO - UTILIZZABILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI UN ASSISTENTE DI VOLO ALLA RETRIBUZIONE PER GIORNI SUCCESSIVI AD UNO SCIOPERO E NON IMPIEGATI SUL VOLO INTERCONTINENTALE NON COMPIUTO PER L'ASTENSIONE PREDETTA.*
Stato
decisa il 1990-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469702-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUCCESSIVE AD UNO SCIOPERO - UTILIZZABILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI UN ASSISTENTE DI VOLO ALLA RETRIBUZIONE PER GIORNI SUCCESSIVI AD UNO SCIOPERO E NON IMPIEGATI SUL VOLO INTERCONTINENTALE NON COMPIUTO PER L'ASTENSIONE PREDETTA.*

La valutazione del giudice del merito circa la proficua utilizzabilità o meno, tenuto conto della particolare organizzazione aziendale, delle prestazioni lavorative offerte dal lavoratore dopo uno sciopero - l'inutilizzabilità delle quali, al fine dell'esonero dal correlativo Obbligo retributivo, dev'essere provata dal datore di lavoro - costituisce un giudizio di fatto, che, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie, concernente la pretesa di un assistente di volo alla retribuzione per giorni, successivi a quello di sciopero, durante i quali avrebbe dovuto essere in servizio sul volo intercontinentale sul quale non si era imbarcato per l'astensione predetta, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che l'inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore non potesse automaticamente desumersi dalla destinazione del medesimo al volo predetto). (V 1331/87, mass n 450806; (V 5186/83, mass n 430049).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)