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Sez. 2, Sentenza n. 3136 del 08/02/2013 (Rv. 625127 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Produzione di nuovi documenti in appello - Produzione con la comparsa conclusionale di documenti formatisi dopo la precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Opposizione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625127-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Nel regime anteriore alla legge n. 353 del 1990, è ammissibile la produzione, al momento del deposito della comparsa conclusionale nel giudizio di appello, di nuovi documenti venuti ad esistenza dopo la scadenza del termine previsto per le deduzioni istruttorie, coincidente, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., con la precisazione delle conclusioni, indipendentemente dall'opposizione espressa dalla controparte nella memoria di replica, discendendo detta ammissibilità, ferma la necessità della tutela del contraddittorio, dall'inimputabilità del ritardo alla parte e da esigenza di coerenza del sistema processuale, che ammette la revocazione straordinaria per rinvenimento di documenti venuti ad esistenza dopo la scadenza del termine di produzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)