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Sez. 2, Sentenza n. 2542 del 09/05/2000 Cc. (dep. 18/09/2000) Rv. 217801 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misura di prevenzione patrimoniale - Presupposti - Condanna per un reato associativo - Esclusione - Autonomia fra i procedimenti - Sussistenza - Elementi indiziari ricavati anche da sentenza assolutoria - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217801-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale; né assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)