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Sez. 6, Sentenza n. 50946 del 18/09/2014 Cc. (dep. 04/12/2014) Rv. 261591 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Assoluzione dal reato associativo - Automatica preclusione all'applicazione di misure di prevenzione - Esclusione - Fondamento - Elementi indiziari ricavati anche da sentenza assolutoria - Utilizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261591-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione del proposto dal reato associativo non comporta l'automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso processo penale conclusosi con l'assoluzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato misura di prevenzione personale a soggetto assolto dall'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sulla base di una rivalutazione del complesso degli elementi acquisiti nel processo penale, nel quale il proposto era stato condannato per il delitto di estorsione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)