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Sez. 1, Sentenza n. 2714 del 25/06/1977 (Rv. 386362 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CARATTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - ESAME DELLA QUESTIONE - DIPENDENZA DALLA CORRETTEZZA O MENO DEL RAGIONAMENTO SVOLTO DALLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386362-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CARATTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - ESAME DELLA QUESTIONE - DIPENDENZA DALLA CORRETTEZZA O MENO DEL RAGIONAMENTO SVOLTO DALLA SENTENZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*

La riproposizione in Sede di legittimita della questione di legittimita costituzionale non ha carattere di impugnazione e non comporta un riesame nei limiti delle censure contro le argomentazioni svolte dai giudici di merito, in quanto le questioni di costituzionalita possono essere sollevate in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio: sicche, negli ulteriori gradi, la verifica della certa ed evidente costituzionalita della norma denunciata, che comporta il riconoscimento della manifesta infondatezza del prospettato contrasto e il diniego di accesso alla Corte costituzionale, va effettuata in via autonoma e non dipende dalla correttezza o meno del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, ma postula un riesame dei termini di attendibilita della proposta questione in se e per se. (V 4450/76, mass n 383170).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)