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Sez. 4, Sentenza n. 3631 del 29/10/2025 Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289101-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289101-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione dell'alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, atteso che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 8, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)