Sez. 4, Sentenza n. 8155 del 13/02/2026 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289576-01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione dell'alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)