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Sez. 4, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014 Ud. (dep. 21/10/2014) Rv. 260603 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260603-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non ricorre se l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)