Sez. 4 - , Sentenza n. 33594 del 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)