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Sez. 1, Sentenza n. 10869 del 17/12/1994 (Rv. 489288 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Contratto di apertura di credito regolata in conto corrente - Rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito - Revocabilità - Limiti - Operazioni di segno opposto nella stessa giornata con manifestazione di uno scoperto di conto - Cronologia dei singoli movimenti - Dimostrazione - Prova logica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489288-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell'imprenditore poi fallito, nel periodo di cui all'art. 67, comma 2, legge fall., quando il conto sia "scoperto" (per il superamento del fido), sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido - senza che la revocabilità debba essere contenuta nel limite del divario tra il massimo scoperto extrafido ed il saldo a chiusura del conto - atteso che lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio. Nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, l'onere probatorio del fallimento di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti (non essendo idonei al fine né l'ordine dell'estratto conto della banca né le indicazioni delle schede contabili) può essere adempiuto anche con prova logica (il fallimento, avvalendosi dell'ipotesi più favorevole alla banca, può computare prioritariamente tutte le rimesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)