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Sez. 1, Sentenza n. 572 del 22/01/1999 (Rv. 522519 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ | Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne soggetto alla potestà dei genitori- Responsabilità della violazione a carico degli stessi - Facoltà della P.A. di procedere nei confronti di uno solo dei genitori - Emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento a carico esclusivamente di questo - Legittimazione a proporre opposizione avverso detto provvedimento - Spettanza al solo destinatario del provvedimento stesso.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522519-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio ("culpa in vigilando" e/o "in educando") i genitori medesimi. Peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti. In tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)