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Sez. L, Sentenza n. 1144 del 04/02/1998 (Rv. 512220 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Ex art. 6 legge n. 689/1981 - Conseguenze - Facoltà della p.a. di procedere contro uno dei responsabili o ambedue - Sussistenza - Conseguenze sulla legittimazione all'impugnativa - Fattispecie relativa a provvedimento sanzionatorio nei confronti di soggetto nella sua qualità di amministratore delegato di una società.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512220-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, essendo così messo in grado di far pervenire all'autorità competente scritti a sua difesa; la legittimazione all'opposizione appartiene, poi, ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio. (Nella specie l'ordinanza - ingiunzione era stata emessa nei confronti di un soggetto nella sua qualità di amministratore delegato di una società; il giudice di merito aveva ritenuto che destinataria della sanzione fosse la persona fisica e che quindi la società mancasse di legittimazione all'impugnativa, sulla base dell'assunto che solo le persone fisiche possono commettere l'illecito e proporre opposizione; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata sulla base del riportato principio e del rilievo che sia nell'ordinanza che nell'atto di opposizione la persona fisica era indicata nella sua qualità di amministratore della persona giuridica).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)