Sez. 3, Sentenza n. 4582 del 03/09/1985 (Rv. 442039 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFITTO E VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFITTO E VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE.*
Mentre l'affitto del fondo rustico è caratterizzato dalla gestione produttiva dell'immobile da parte dell'affittuario, nella vendita di erbe (pascipascolo) l'uso del terreno non rappresenta altro che il mezzo per l'apprensione o l'utilizzazione della cosa venduta, cosicché si ha tale vendita in tutti i casi in cui l'erba costituisca il principale oggetto del contratto e la utilizzazione del fondo è solamente conseguenziale, riducendosi alle operazioni di raccolto o di utilizzazione. (Conf 1096/85, mass n 439225; (Conf 3733/84, mass n 435719; (Conf 476/83, mass n 425276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)