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Sez. 3, Sentenza n. 476 del 18/01/1983 (Rv. 425276 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE E DEL RISCATTO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425276-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE E DEL RISCATTO - INAPPLICABILITÀ.*

Il contratto di affitto di terreno pascolativo e quello di vendita di erbe (pascipascolo) - entrambi estranei all'ambito tassativo dei rapporti agrari considerati dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 ai fini della prelazione e del riscatto agrari - si differenziano perché il primo non comporta per l'uso del terreno limitazioni di sorta ed implica che il godimento di questo sia il risultato di una gestione produttiva, per cui il diritto di utilizzare il fondo compete come diritto conseguente alla organizzazione produttiva (che si conclude con l'acquisto dei frutti), mentre l'uso del fondo costituisce il mezzo indispensabile per quella attività produttiva, laddove il secondo ha ad oggetto l'attribuzione delle erbe nei limiti di quantità e qualità determinate dalla loro crescita spontanea, con la conseguenza che l'unica attività consentita rimane quella di apprensione delle dette erbe e che l'uso del fondo ne rappresenta soltanto lo strumento, senza quella illimitata gestione produttiva di esso costituente il tratto distintivo del contratto di affitto di terreno pascolativo. (V 4121/82, mass n 422096; (V 5075/81, mass n 415872; (V 2173/80, mass n 405838).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)