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Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 09/02/1985 (Rv. 439225 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI AFFITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439225-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO DI AFFITTO - ESCLUSIONE.*

Il contratto di vendita di erbe per il pascolo ha ad oggetto l'uso delle erbe per un corrispettivo fissato in un importo ben determinato, rappresentando l'uso del fondo il mero mezzo per l'apprensione o per l'utilizzazione delle erbe entro i limiti di tempo e di quantità determinati, e restando estranea quella gestione produttiva per il godimento del fondo, che invece caratterizza l'affitto di terreno pascolativo. Conseguentemente il contratto di vendita di erbe non è trasformabile, a norma dell'art. 24 della legge n. 11 del 1971, in contratto di affitto a conduttore, sottoposto come tale a proroga legale. (Conf 476/83, mass n 425276; (Conf 4121/82, mass n 422096).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)