Sez. 3, Sentenza n. 8182 del 05/11/1987 (Rv. 455810 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA SULLE ERBE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA SULLE ERBE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Ai fini della qualificazione di un contratto come vendita di erbe è decisivo il concorso di due requisiti: un uso del fondo strettamente limitato alle operazioni di raccolta, come mero strumento per l'apprensione dell'erba convenuta; un corrispettivo fissato in rapporto immediato e diretto con il quantitativo del prodotto ceduto, comunque delimitato, sia nell'entità spaziale della coltura che in relazione alla durata dell'apprensione. Pertanto valgono ad escludere la configurabilità di tale negozio l'attribuzione al concessionario, contenuta nel contratto, della facoltà di espletare nel fondo una pur minima attività svolta a stimolare la produttività del suolo nonché la pattuizione di un corrispettivo indipendente dalla quantità di erba prodotta. (nella specie la S.C. ha ravvisato ulteriori elementi per escludere l'esistenza del pascipascolo ed affermare l'affitto del soprassuolo di fondo rustico nella cadenza annua del corrispettivo e nelle facoltà consentite all'affittuario di seminare l'erba e di intromettersi nelle operazioni precedenti la separazione dei frutti). (V 4050/86, mass n 446859; (V 4582/85, mass n 442039; (V 5359/85, mass n 442595; (V 1096/85, mass n 439225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)