Sez. U, Sentenza n. 103 del 12/03/2001 (Rv. 544676 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative ai tributi elencati dall'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Carattere esclusivo - Tutela giurisdizionale del contribuente - Mezzi - Azione di accertamento negativo del debito d'imposta - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. n. 636 del 1972 (nella specie operante "ratione temporis"), la tutela giurisdizionale del contribuente, con riguardo ai tributi elencati nell'art. 1 di tale decreto (tra i quali è compresa l'imposta sul reddito delle persone fisiche), è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, da intendersi comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione. Detta tutela può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle Commissioni Tributarie, che dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 1, DPR 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)