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Sez. 1, Sentenza n. 12519 del 17/12/1993 (Rv. 484775 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane | Privilegio ex n. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ. - Applicabilità - Iscrizione di un imprenditore nell'albo delle imprese artigiane - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484775-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane

Ai fini dell'applicazione del privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ., l'iscrizione di un imprenditore nell'albo delle imprese artigiane istituito presso la camera di commercio non è decisiva per la qualificazione artigiana dell'attività da lui svolta. Tale iscrizione, infatti, come espressamente disposto dall'art. 1, secondo comma, della legge 25 luglio 1956 n. 860, è indispensabile presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore delle imprese artigiane, ma non è vincolante per l'affermazione ad altri fini del carattere artigianale dell'impresa, né è fonte di conformi presunzioni sulla natura dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 n. 5, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)