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Sez. 1, Sentenza n. 3108 del 03/04/1996 (Rv. 496785 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Applicabilità - Iscrizione di un imprenditore nell'albo delle imprese artigiane - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496785-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956 n. 860, costituisce presupposto indispensabile per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di imprese, ma non è vincolante per l'affermazione, ad altri fini, del carattere artigianale dell'impresa, né può essere fonte di presunzioni sulla natura dell'impresa medesima. In particolare detta iscrizione non vale a rendere applicabile il privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis cod. civ., dovendosi a tal fine accertare la natura artigianale dell'impresa in base al positivo riscontro della coesistenza di tutti gli elementi indicati nella citata legge n. 860 del 1956.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)