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Sez. 1, Sentenza n. 14365 del 03/11/2000 (Rv. 541346 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Applicabilità - Iscrizione di un imprenditore nell'albo delle imprese artigiane - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541346-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane costituisce, a norma dell'art. 1 della legge 25 Luglio 1956, n. 860 (applicabile, "ratione temporis", alla fattispecie) - come, del resto, ai sensi dell'art. 5 della successiva legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, il cui art. 13 ha abrogato la predetta disposizione della legge n. 860 - , presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di imprese, ma non vale a rendere applicabile il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, accertare la natura artigianale dell'impresa in base al positivo riscontro della coesistenza di tutti gli elementi indicati dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 860 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)