Sez. 2, Sentenza n. 22379 del 27/05/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247530 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE | Assenza dell'imputato - Imputato detenuto - Omessa traduzione in udienza - Conseguenze - Nullità - Disciplina.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE
Determina una nullità d'ordine generale a regime intermedio la mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato che, non essendo assoluta, non può essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. (La Corte ha anche precisato che la predetta nullità, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa, e che, nella fattispecie in esame, l'imputato aveva senz'altro concorso a darvi causa, avendo nascosto la propria richiesta di traduzione all'interno di una memoria di 63 pagine, ed omettendo di indicarla persino nell'indice, in modo da trarre in inganno la A.G. destinataria della memoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)