Sez. 2, Sentenza n. 24245 del 25/02/2004 Cc. (dep. 27/05/2004) Rv. 228632 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Imputato o condannato detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice competente - Richiesta di audizione da parte del magistrato di sorveglianza - Diritto - Trasmissione delle dichiarazioni prima della celebrazione dell'udienza - Necessità - Violazione - Nullità assoluta e insanabile.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI
In materia di riesame di misure cautelari personali l'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto, ove ne abbia fatto richiesta, alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza, e le sue dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardo, e comunque prima della celebrazione dell'udienza, di fronte al giudice del riesame; la mancata trasmissione degli atti determina una nullità assoluta e insanabile a norma dell'art. 179 cod. proc. pen. dell'udienza camerale e della relativa decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)