Sez. L, Sentenza n. 922 del 13/02/1982 (Rv. 418784 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI DI SCELTA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AL RENDIMENTO DI UN SINGOLO LAVORATORE E NON A QUELLO ASTRATTAMENTE CONSEGUIBILE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI DI SCELTA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AL RENDIMENTO DI UN SINGOLO LAVORATORE E NON A QUELLO ASTRATTAMENTE CONSEGUIBILE - INAMMISSIBILITÀ.*
In materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'inosservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, dettati dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (recepito dal d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019) oltre a comportare l'illiceità del recesso dell'imprenditore ed a costituire fonte di Obbligo risarcitorio per i lavoratori licenziati - può essere indicativa della non effettività del licenziamento collettivo intimato, quando il criterio di scelta relativo alle "esigenze tecniche e di rendimento", da valutare in relazione con gli altri criteri, non viene riferito al rendimento astrattamente conseguibile dallo svolgimento normale del lavoro e reputato non più necessario per l'Esercizio dell'impresa, ma viene confuso con il rendimento di un singolo lavoratore in paragone al rendimento di un altro. (V 6066/80, mass n 409846; (V 5086/80, mass n 408944; (V 4769/79, mass n 401361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)