Sez. 6, Ordinanza n. 12816 del 19/01/2006 Cc. (dep. 11/04/2006) Rv. 233731 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Impugnazione dell'ordinanza applicativa - Sopravvenuta perdita di efficacia della misura - Permanenza dell'interesse all'impugnazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
Qualora, proposta impugnazione avverso ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva (nella specie, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio) sopravvenga la perdita di efficacia di detta misura, deve escludersi che permanga un interesse giuridicamente apprezzabile all'impugnazione stessa, essendo esclusa la possibilità di una riparazione pecuniaria (prevista solo per l'ingiusta detenzione) e non residuando alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per il soggetto nei cui confronti la misura sia stata applicata, una volta che l'applicazione sia comunque venuta meno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)