Sez. 6, Sentenza n. 3928 del 14/10/1997 Cc. (dep. 04/11/1997) Rv. 210311 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Interesse all'impugnazione - Sopravvenuta perdita di efficacia della misura - Possibile perdurare dell'interesse - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
In tema di interesse alla impugnazione, la sopravvenuta perdita di efficacia per decorso del termine ex art. 308 cod. proc. pen. di una misura interdittiva non determina di per sè la perdita dell'interesse alla decisione sul gravame, in quanto l'avvenuta applicazione di una misura interdittiva può incidere su situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi perfetti la cui lesione può perdurare oltre il tempo di efficacia della misura e che sono tuttavia meritevoli di tutela. (Fattispecie di sospensione dall'ufficio di curatore fallimentare, in cui la S.C. ha rilevato che l'avvenuta applicazione della misura, pur decaduta, era idonea ad influire sulle scelte discrezionali dell'Autorità circa un nuovo conferimento di tale "munus publicum", e quindi a ledere un aspettativa tutelata dall'art. 51 Cost.). (V. Cass., sez. VI, 3 luglio 1997, Tramuto, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)