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Sez. L, Sentenza n. 600 del 26/01/1996 (Rv. 495581 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Credito rientrante nella disciplina ex. art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e credito estraneo a detta norma - Compensazione impropria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495581-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Qualora ad un credito (nella specie, sorto in favore dell'agente da un rapporto di agenzia) soggetto al regime dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. venga contrapposto un credito avente origine dal medesimo rapporto ma sul quale non sono automaticamente dovuti interessi e rivalutazione, il giudice al fine di operare la compensazione impropria fra i due crediti(ai quali data l'unicità del rapporto che ne costituisce la fonte non si applica la disposizione di cui all'art. 1241 cod. civ.)può, senza incorrere nella violazione del menzionato art. 429, contabilmente gravare di interessi e rivalutazione anche il credito sul quale essi non risultano dovuti, onde determinare il saldo fra le due poste omogenee, trattandosi di un'operazione contabile idonea a garantire che il credito sul quale sono calcolati i sopraindicati accessori sia quello effettivo, depurato cioè dei crediti della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)