Sez. 3, Sentenza n. 5453 del 04/06/1999 (Rv. 527026 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 3 legge n. 241 del 1990 - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine - Conseguenze.
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (la S.C. ha affermato il principio con riferimento all'atto amministrativo consistente nella deliberazione dell'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri)
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)