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Sez. 1, Sentenza n. 3840 del 26/02/2004 (Rv. 572512 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 3 legge n. 241 del 1990 - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572512-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comporta non l'impugnabilità dell'atto in ogni caso e senza alcun termine, ma il riconoscimento, sul piano processuale, della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)