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Sez. 1, Sentenza n. 347 del 14/01/2000 (Rv. 532829 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Obbligazione risarcitoria da unico fatto illecito imputabile a più persone - Responsabilità solidale, non cumulativa - Sussistenza - Litisconsorzio necessario passivo - Esclusione - Azione per la responsabilità civile di magistrati componenti un collegio - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti costituiti - Irrilevanza per il convenuto contumace - Conseguenze - Pluralità di giudici competenti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532829-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

L'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e perciò non sussiste litisconsorzio necessario passivo tra costoro. Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da magistrati convenuti per la responsabilità civile, è inefficace nei confronti dei componenti del medesimo collegio giudicante non costituitisi, con la conseguenza che il giudizio contro questi ultimi può proseguire dinanzi al giudice adito dall'attore, mentre nei confronti degli eccipienti dinanzi al giudice dichiarato competente per territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)