Sez. L, Sentenza n. 7060 del 22/06/1991 (Rv. 472798 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere | Opposizione a decreto ingiuntivo - Inclusione - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere
La fase monitoria del procedimento d'ingiunzione (art. 633 e seguenti cod. proc. civ.) non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione, concernente rapporti soggetti al rito del lavoro (art. 409 e 442 cod. proc. civ.), la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la "forma della domanda" (di cui all'art. 414 cod. proc. civ. come novellato dalla citata legge n. 533 del 1973) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 art. 414 citato) fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)