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Sez. L, Sentenza n. 5045 del 24/05/1999 (Rv. 526590 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo concernente rapporti soggetti agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. - Inclusione - Conseguenze - Memoria difensiva dell'opposto - Requisiti necessari ex art. 414 e 416 cod. proc. civ. - Omesso rispetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526590-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

La fase monitoria del procedimento d'ingiunzione (art. 633 e seguenti cod. proc. civ.) non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione, concernente rapporti soggetti al rito del lavoro (art. 409 e 442 cod. proc. civ.), la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la "forma della domanda" (di cui all'art. 414 cod. proc. civ. come novellato dalla citata legge n. 533 del 1973 e, pertanto, deve recare, tra l'altro, "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 art. 414 citato) fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Ne consegue ulteriormente che ove la memoria difensiva non contenga una sufficiente esposizione dei fatti o degli elementi di diritto o una sufficiente determinazione dell'oggetto ovvero, ancora, l'indicazione specifica dei mezzi di prova eventualmente resi necessari a seguito dell'opposizione, ciò potrà condurre al rigetto della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con la revoca del decreto), ma non potrà comportare la nullità del ricorso monitorio o del decreto, non potendo l'inosservanza degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. riverberarsi su atti precedenti la fase di cognizione, data l'autonomia di questi atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)