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Sez. L, Sentenza n. 5340 del 01/06/1999 (Rv. 526924 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - FORMA E DEPOSITO | Controversie assoggettate al rito del lavoro - Modifiche "ex" legge n. 533 del 1973 della fase monitoria - Esclusione - Memoria di costituzione dell'opposto - Contenuto - Requisiti ex art. 414 cod. proc. civ. - Applicabilità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità del ricorso per decreto ingiuntivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526924-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - FORMA E DEPOSITO

La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge n. 533 del 1973), né le carenze della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell'oggetto e all'indicazione dei mezzi di prova - a cui l'atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell'opposto - possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l'inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)