Sez. L, Sentenza n. 6999 del 17/12/1982 (Rv. 424663 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ULTERIORI ACCERTAMENTI DI FATTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ULTERIORI ACCERTAMENTI DI FATTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il giudice di rinvio, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata cassata per violazione di legge, deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (l'ambito della cui decisione va individuato con riferimento al motivo di ricorso accolto), senza possibilità di compiere alcun ulteriore accertamento di fatto, che non sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione del principio suddetto. (affermazione relativa a fattispecie concernente la distinzione fra licenziamenti individuali e licenziamento collettivo per riduzione di personale). (V 1270/79, mass n 397504; (V 3955/74, mass n 372526; (V 1813/73, mass n 364790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)