diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1813 del 19/06/1973 (Rv. 364790 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364790-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFFERENZE.*

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella prima ipotesi deve attenersi al principio di diritto fissata dalla Corte suprema senza poter valutare ex novo i fatti accertati nel giudizio di appello, nella seconda ipotesi il giudice di rinvio e libero di esaminare i fatti accertati, di accertarne altri nei limiti in cui nuove prove sono ammesse dall'art 394 cod proc civ e di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi. (V 1843/70, mass n 347829; 3868/69, mass n 344222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)