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Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 06/06/1983 (Rv. 428768 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A SCOPO DI GARANZIA - DIFFERENZE DALLA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO DISSIMILANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - PROVA DELLA SIMULAZIONE - PROVA PER TESTIMONI E PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428768-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A SCOPO DI GARANZIA - DIFFERENZE DALLA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO DISSIMILANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - PROVA DELLA SIMULAZIONE - PROVA PER TESTIMONI E PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ.*

La vendita fiduciaria a scopo di garanzia si distingue dalla vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio perché nel negozio fiduciario la proprietà si trasferisce al compratore che, però, assume l'Obbligo, derivante dal patto interno ad efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito, mentre nel negozio simulato, pur essendo apparentemente convenuto il trasferimento immediato della proprietà (sottoposto a condizione risolutiva a favore del venditore che voglia riprendere la cosa mediante la tempestiva restituzione del prezzo), le parti concordano in concreto, ponendo in essere un patto commissorio, che il compratore-creditore diverrà proprietario dell'immobile solo se il debitore non adempierà il suo debito nel termine stabilito. Data la nullità di tale patto, la prova di siffatta simulazione può essere data con testimoni e presunzioni anche inter partes. (V 4539/82, mass n 422515; (V 2854/80, mass n 406601; (V 642/80, mass n 404041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)