Sez. 3, Sentenza n. 4584 del 03/09/1985 (Rv. 442046 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - CONTRATTO PRELIMINARE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO O DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DI ESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - DATI INTERPRETATIVI DESUMIBILI DAL COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DEI CONTRATTI - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - CONTRATTO PRELIMINARE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO O DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DI ESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - DATI INTERPRETATIVI DESUMIBILI DAL COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DEI CONTRATTI - IRRILEVANZA.*
Nel preliminare di compravendita immobiliare, l'individuazione dell'oggetto o la definizione dei criteri per la sua Determinazione deve avvenire, a pena di nullità, per atto scritto, consistendo nella concretizzazione di un elemento essenziale del negozio. Conseguentemente non assumono a tal fine rilievo i dati di interpretazione che non hanno riferimento al testo scritto dallo accordo, quali quelli desumibili dal comportamento successivo dei contraenti in fase di esecuzione dello stesso. (V 1513/84, mass n 433598; (V 5421/83, mass n 430346; (V 534/79, mass n 396655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)