Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 05/03/1984 (Rv. 433598 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - VENDITA DI APPREZZAMENTO DI TERRENO DA DISTACCARSI DA UN FONDO DI MAGGIORE ESTENSIONE - REQUISITO DELLA DETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - VENDITA DI APPREZZAMENTO DI TERRENO DA DISTACCARSI DA UN FONDO DI MAGGIORE ESTENSIONE - REQUISITO DELLA DETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'art. 1346 cod. civ., ove prescrive che l'oggetto del negozio deve essere determinato o determinabile, non va inteso in senso rigoroso dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali, che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull'identità dello stesso prevista e voluta dai contraenti. Pertanto, nel caso di vendita di appezzamento di terreno, da distaccarsi da un fondo di maggiore estensione, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto ove l'indicazione della superficie e di tre confini di esso consenta di determinare il quarto confine attraverso l'applicazione di regole geometriche. (V 6588/83, mass n 431312; (V 5421/83, mass n 430346; (V 1312/83, mass n 426111).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)