Sez. 3, Sentenza n. 5421 del 19/08/1983 (Rv. 430346 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE - CONDIZIONI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DEI CONTRAENTI - INIDONEITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE - CONDIZIONI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DEI CONTRAENTI - INIDONEITÀ.*
L'oggetto del contratto è determinabile quando il giudice possa in concreto determinarlo facendo riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura Determinazione dell'oggetto stesso ed i criteri e le modalità da osservarsi a questo fine, senza, quindi, che sia possibile il riferimento al comportamento successivo dei contraenti, il quale, con riguardo ai trasferimenti immobiliari, se valutabile, porrebbe sostanzialmente nel nulla l'esigenza dell'atto scritto ad substantiam. (V 534/79, mass n 396655; (V 743/76, mass n 379400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)