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Sez. L, Sentenza n. 11688 del 12/05/2008 (Rv. 603234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Trattamento retributivo previsto da norma di legge - Sentenza di accoglimento - Ricorribilità per Cassazione per l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione - Esclusione - Condizioni - Censure di legittimità costituzionale della norma di legge - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Ove il giudice di merito abbia deciso sull'ammontare della retribuzione di un prestatore di lavoro subordinato facendo applicazione di una norma di legge, la deduzione, con ricorso per cassazione, di violazione dell'art. 36 della Costituzione è ammissibile solo se serva a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma ed inammissibile, invece, quando sia intesa a lamentare una valutazione non equa del giudice di merito, il quale ha giudicato secondo diritto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)