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Sez. L, Sentenza n. 12083 del 18/08/2003 (Rv. 565912 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giusta causa - Accertamenti del giudice del merito connessi alla valutazione della proporzionalità della sanzione - Criteri - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore; tale valutazione - che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica - va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al licenziamento disposto nei confronti di un giornalista che aveva inviato un certificato medico attestante la persistenza della patologia già denunciata ma recante data posteriore a quella dell'invio, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva, essendosi accertato che la mancanza contestata al dipendente non investiva la veridicità intrinseca dell'attestazione medica, e rilevato che il carattere evidente dello sfasamento fra la data di trasmissione del certificato e quella del suo apparente rilascio, unitamente alla circostanza che l'accertamento del perdurare della malattia e la conseguente decorrenza dei trenta giorni ulteriori di terapia e riposo prescritti erano da far risalire alla data dell'invio, inducevano ad escludere l'intento fraudolento del dipendente.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)