Sez. 1, Sentenza n. 11432 del 12/10/1999 (Rv. 530596 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Cessione di credito futuro - Credito sorto dopo l'ammissione alla amministrazione controllata - Fallimento - Creditori anteriori al decreto ex art. 188 legge Fall. - Inefficacia.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
Convenuta la cessione di un credito futuro, qualora tale credito venga ad esistenza dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, poi seguita da concordato e fallimento, tale cessione contrasta in concreto col principio di "cristallizzazione" sancito dagli artt. 167 e 168 legge Fall. richiamati dall'art. 188 legge Fall. in quanto consente al cessionario una acquisizione non autorizzata, la quale è pertanto inefficace rispetto ai creditori anteriori al decreto di cui all'art. 188 legge Fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)