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Sez. 1, Sentenza n. 9997 del 14/11/1996 (Rv. 500551 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Cessione di crediti futuri - Opponibilità al fallimento - Condizioni - Anteriorità dei crediti, della loro esigibilità e della notificazione o accettazione della cessione rispetto al fallimento - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500551-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

Per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri, è necessario non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma che essi siano divenuti esigibili prima di tale data e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)