Sez. 1, Sentenza n. 16235 del 29/12/2000 (Rv. 542910 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di cessione di crediti vantati nei confronti della P.A. .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (nella specie, la cessione intervenuta tra il cedente ammesso al concordato preventivo - e poi fallito - ed il terzo cessionario, avente ad oggetto un credito verso la pubblica amministrazione, non risultava stipulata nelle forme di cui all'art. 69 del R.D. 2440/1923 - con conseguente inefficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta -, né risultava a questa notificata ed accettata in epoca precedente o successiva all'apertura della procedura di concordato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2914, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2449 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)