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Sez. 2, Sentenza n. 3193 del 08/10/1975 (Rv. 377307 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE - 'STUDIO TECNICÒ - ASSOCIAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DISCIPLINA - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI SOCIETA - INOSSERVANZA - RELATIVI NEGOZI - NULLITA.*
Stato
decisa il 1975-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377307-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE - 'STUDIO TECNICÒ - ASSOCIAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DISCIPLINA - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI SOCIETA - INOSSERVANZA - RELATIVI NEGOZI - NULLITA.*

La legge 23 novembre 1939, n 1815, dispone che le persone che - munite dei necessari titoli di abilitazione professionale o autorizzati all'Esercizio di specifiche attivita in forza di particolari Disposizioni di legge - si associano per l'Esercizio delle professioni o delle altre attivita per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione 'studio tecnicò, con l'indicazione del nome e del titolo professionale di ciascun associato (art 1), e sancisce il divieto di costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi Forma diversa, societa che abbiano lo scopo di dare ai propri consociati, o a terzi, prestazioni in materia tecnica, legale, amministrativa, ecc (art 2); tutti coloro che esercitano attivita associata debbono conformarsi a queste Disposizioni, o cessare dall'attivita medesima (art 6), comminandosi per i contravventori sanzioni penali (art 7). Tale disciplina normativa persegue lo scopo evidente di evitare che una denominazione diversa dalla qualificazione professionale risultante dai titoli o dalle autorizzazioni degli associati possa indurre in equivoco i terzi, coprendo un'attivita non corrispondente a quella abilitata, e quindi sfornita delle necessarie garanzie tecniche, con le conseguenze pregiudizievoli che essa e suscettibile di comportare: ne consegue che la tutela da tale legge apprestata e di interesse pubblico e i negozi con essa in contrasto debbono ritenersi nulli, ai sensi dell'art 1418 cod civ, atteso il carattere imperativo delle norme indicate, ancorche la nullita non sia comminata espressamente. (V 2697/72, mass n 360338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 6, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)